Patti speciali

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ART. 1) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Costituiscono oggetto dell’assicurazione i trasporti organizzati per tramite della Spettabile Contraente ed eseguiti a mezzo di terzi sub-vettori a favore di chi spetta, per il valore effettivo delle merci trasportate, ma non oltre il massimale indicato nella scheda di polizza e nel successivo Articolo 6 dei presenti Patti Speciali, semprechè la Contraente possa documentare di aver ricevuto prima dell’inizio del trasporto dai propri mandanti ordine ed incarico di provvedere all’assicurazione per conto dell’avente diritto sulle merci stesse.
Più precisamente, il presente contratto è operante per tutti i trasporti terrestri stradali e/o combinati (strada/ferrovia/traghetto) effettuati per tramite dalla Settabile Contraente, affidati a terzi sub-vettori purchè autorizzati all’autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti.
A maggior precisazione si prende atto che la Spett.le Contraente gestisce un portale aggregatore che mette in contatto Mittente e Trasportatore per l’effettuazione di un determinato trasporto.
L’assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino o il luogo di deposito per l’inizio del trasporto assicurato, continua durante l’ordinario corso del viaggio e termina al momento di riconsegna delle merci.

ART. 2) OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO
La garanzia viene estesa ai danni ed alle perdite materiali e diretti verificatisi in dipendenza delle operazioni di carico e scarico, purché eseguite con mezzi meccanici idonei. Si precisa che per “carico” s’intende unicamente l’operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità dell’autoveicolo per deporle sullo stesso e per “scarico” l’operazione inversa, con esclusione di qualsiasi altra operazione preliminare o successiva relativa a quanto precede.

ART. 3) MERCI ESCLUSE
In deroga a quanto previsto dall’Art. 3 delle Condizioni Generali di Polizza, salvo patto contrario, si intendono escluse dall’assicurazione le seguenti merci:

  • carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti in materiale prezioso;
  • animali vivi,
  • merci liquide e non da trasportarsi con cisterne;
  • piante vive e fiori freschi;
  • antiquariato, collezionismo, oggetti avente valore d’arte e/o affezione;
  • tappeti pregiati;
  • pelli, pellicce;
  • tabacchi.

ART. 4) VALIDITA’ TERRITORIALE DELL’ASSICURAZIONE
L’ assicurazione prestata con la presente Polizza vale per i trasporti effettuati entro i limiti territoriali dell’ Unione Europea, ivi compreso il Regno Unito, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di S. Marino, Svizzera, Principato di Monaco e Principato di Andorra, Principato del Liechtenstein, Repubblica di Macedonia.
L’assicurazione è altresì operante durante le traversate marittime o per acque interne che gli autocarri e/o carri ferroviari – con le merci a bordo – effettuino a mezzo di navi traghetto e/o Roll-on/Roll-off di linea regolare.

ART. 5) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
La Sicurtà della presente Polizza viene prestata alle Condizioni dell’allegato “Contratto di Assicurazione MERCI TRASPORTATE 1983 – Edizione Dicembre 2011” integrate, agli effetti della delimitazione e della durata della copertura, dalle seguenti clausole allegate:

  • 83/03 - Clausola Merci Trasportate a Mezzo Autocarro con inclusione dei danni da furto (cfr. Art. 6)
  • 83/05 – Clausola rischi Scioperi sopra Merci
  • 83/06 – Clausola rischi Guerra e Mine sopra Merci (limitatamente alle traversate a mezzo nave traghetto e/o RO/RO)
  • 88/22 - Clausola Rapina
Si intendono inoltre operanti le seguenti Clausole allegate:
  • Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause Ed. 10/11/2003 (CL. 370);
  • Institute Cyber Attack Exclusion Clause ed. 11.10.03 (Cl. 380);
  • Cargo ISM Endorsement
  • Termination of Transit Clause (Terrorism)
  • Total Asbestos Exclusion Clause
  • Sanction Limitation and Exclusion Clause

ART. 6) DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA NEL CASO DI FURTO DI AUTOCARRO, MOTRICE, RIMORCHIO O SEMIRIMORCHIO DI PROPRIETA’ O IN GESTIONE DEL CONTRAENTE.
A parziale deroga di quanto di quanto previsto dalla Clausola 83/03 (alla lettera o) dell’Art. 2 – ESCLUSIONI), la garanzia viene estesa ai danni e alle perdite materiali e diretti, che colpiscano le merci assicurate in conseguenza di sottrazione, mediante furto, dell'intero automezzo e/o del solo rimorchio o semirimorchio, anche qualora staccati dalle rispettive motrici.
La garanzia viene inoltre estesa ai danni e alle perdite materiali e diretti che colpiscano le merci assicurate in conseguenza di furto di singoli colli interi senza sottrazione dell’automezzo.
Le Parti contraenti prendono e danno atto che l'operatività della garanzia nel caso di furto dell’intero autocarro ovvero della sola motrice, del rimorchio o del semirimorchio o dei singoli colli interi è subordinata alla circostanza che sia rispettata almeno una delle condizioni di assicurabilità indicate al punto 1 “sorveglianza” ovvero tutte quelle elencate al punto 2 “antifurto”.

1 - Condizioni di assicurabilità “sorveglianza”
Durante le soste o fermate, da qualsiasi causa dipendenti, i veicoli, siano essi autocarro o motrice la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e le porte chiuse a chiave, ovvero rimorchio o semirimorchio, debbono

  • essere sottoposti a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista o di altro incaricato del vettore (secondo autista, accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze del veicolo;
    ovvero
  • essere custoditi in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;
    ovvero
  • sostare in aree portuali o aeroportuali, che siano recintate e con i varchi sotto controllo.

2 - Condizioni di assicurabilità “antifurto”

  • Sull'autocarro deve essere installato a regola d'arte un apparecchio antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari, come conforme alla direttiva 95/56/CE e/o al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/17 e/o a norma tecnica di altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56/CE;
  • l'apparecchio antifurto deve essere messo in funzione e devono essere chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le porte del veicolo durante qualsiasi sosta o fermata che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista;
  • sul rimorchio o sul semirimorchio, quando sganciato dalla motrice/trattore, deve essere installato a regola d'arte e messo in funzione un apparecchio antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari come conforme a quanto previsto dal 1° o 2° o 3° livello della Norma CEI 79/51 o accettato dalla Società;
  • non devono essere state effettuate o fatte effettuare duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto, intendendosi per "chiavi" tutti i dispositivi di attivazione e disattivazione del sistema antifurto;
  • in caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle predette chiavi dell'antifurto deve essere presentata immediata denuncia alle Autorità e data comunicazione alla Società, provvedendosi alla sostituzione dell'apparecchio antifurto con altro avente le caratteristiche indicate alle lettere a) e c); resta inteso che in tale eventualità la presente garanzia rimarrà automaticamente sospesa dal momento dello smarrimento o della sottrazione e riprenderà vigore dalla data dell'avvenuta installazione del nuovo apparecchio;
  • devono essere consegnate alla Società tutte le chiavi dell'apparecchio antifurto. Le chiavi devono essere fatte pervenire, anche disgiuntamente, senza indugio alla sede della Società od all'Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza ovvero al Perito incaricato;
  • deve essere richiesto, in caso di ritrovamento del veicolo, l'intervento delle Autorità e/o della Società e/o del Perito da essa designato perché sia, fra l'altro, specificamente verbalizzato lo stato del veicolo, l'effrazione o scasso dell'eventuale antifurto e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente, con obbligo per l’Assicurato o chi per esso di astenersi dal modificare le condizioni del veicolo ritrovato prima di tale constatazione.
La mancata constatazione, da parte delle Autorità e/o della Società e/o del Perito da essa designato, dell' effrazione o scasso dell’apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte comporta l'inoperatività della copertura. Qualora la constatazione di cui al comma g) che precede sia resa impossibile dal mancato ritrovamento del veicolo e purché siano rispettate tutte le altre condizioni sopra elencate alle lettere a), c), d) e) ed f), la copertura resta operativa ma lo scoperto di polizza sarà maggiorato di un ulteriore 10% con il minimo di Euro 500,00 da sommare a quelli già previsti in Polizza. Tale maggiorazione di scoperto non si applica nel caso in cui risulti che sul veicolo sia installato un apparecchio antifurto certificato come conforme alla norma tecnica CEI 79/17 di 2° o 3° livello o altro apparecchio antifurto che assolva la funzione di testimoniabilità, intesa come prova inequivocabile dell’avvenuto inserimento del sistema.

Le condizioni di assicurabilità di cui alla presente clausola devono intendersi prevalere, in caso di discordanza, rispetto ad eventuali altre analoghe normative e/o patti di cui alla polizza.
Resta stabilito che il Contraente e/o l'Assicurato dovranno fornire alla Società tutta la documentazione necessaria a determinare il danno ed ottemperare a tutte le altre disposizioni di polizza.

ART. 7) GARANZIA FURTO DEL VEICOLO NEL CASO DI TRASPORTO AFFIDATO A TERZI – (DEROGA ALLE CONDIZIONI DI OPERATIVITA' PREVISTE DALL ARTICOLO 6)
Premesso che il comma o) dell’art.2) delle condizioni espresse dalla Clausola 83/03 - CLAUSOLA MERCI TRASPORTATE A MEZZO AUTOCARRO si intende abrogato, ed a parziale deroga alle Condizioni di Polizza in precedenza espresse, qualora il trasporto non sia effettuato direttamente dalla Contraente, l'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui all’ art. 6 di Polizza, agli effetti della operatività della garanzia, non comporterà decadenza dal diritto all'Indennizzo.

ART. 8) SOMME ASSICURATE
Le somme massime garantite dagli Assicuratori per ogni sinistro e/o serie di sinistri derivanti da un unico avvenimento sono fissate in:

  • Euro 40.000,00 per ogni autocarro di proprietà e/o di terzi, compresa nave traghetto e/o RO/RO con il sottolimite di:
  • Euro 20.000,00 per ogni spedizione
Le suddetta somme si intendono assicurate a primo rischio assoluto.

ART. 9) DISDETTA RISCHI GUERRA/SCIOPERI
La Società si riserva il diritto di disdire – mediante lettera raccomandata – la copertura dei Rischi Guerra e Scioperi in qualunque momento, ferma la validità della garanzia assicurativa sui rischi ordinari - con preavviso di sette giorni, salvo per quanto concerne i rischi scioperi su spedizioni da e per gli Stati Uniti d’America per i quali tale preavviso potrà essere di sole 48 ore.
Tuttavia il presente impegno cesserà automaticamente allo scadere di 48 ore dal momento dello scoppio della guerra, siavi o non siavi dichiarazione di guerra, fra qualsiasi dei seguenti Paesi: Regno Unito, Stati Uniti d’America, Francia, C.S.I. e Repubblica Popolare Cinese. Di conseguenza le merci spedite dopo lo scadere delle predette 48 ore non saranno più coperte di assicurazione per i rischi scioperi e la Società non sarà tenuta ad effettuare all’Assicurato alcuna notifica.

ART. 10) NOTIFICA DEI RISCHI
Con la premessa che la Spett.le Contraente si impegna ad assicurare tutte le spedizioni da lei effettuate, si specifica che è dispensata dalla notifica delle singole spedizioni di volta in volta ma dovrà fornire mensilmente un elenco informatico di tutte le spedizioni mediate e dovrà tenere a disposizione degli assicuratori copia delle fatture e dei documenti di trasporto comprovanti l’esistenza e l’avvenuto invio delle merci. La contraente si impegna altresì – qualora richiesta – a mettere a disposizione degli assicuratori stessi gli appositi registri che possono far fede dell’effettivo numero totale di spedizioni mediate.

ART. 11) INOPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
La garanzia non è operante per i trasporti comunque effettuati da autotrasportatori non autorizzati, al momento del sinistro, all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle vigenti leggi.

ART. 12) MANCATA EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO
La Società non risponde in alcun caso di qualsiasi danno o spesa causati dalla mancata effettuazione del viaggio stabilito o dall'impedimento o cambiamento del medesimo dovuto ad arresti, interdizioni, disposizioni restrittive od atti qualsiasi di Governi, Autorità, Popoli.

ART. 13) DURATA DEL CONTRATTO / TACITA PROROGA
Il presente contratto ha effetto dalle ore 24.00 del 30 Aprile 2019 alle ore 24.00 del 30 Aprile 2020 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno se, almeno 30 giorni prima della scadenza, non sia stata inviata disdetta da una delle Parti a mezzo lettera raccomandata.

ART. 14) CONTEGGIO E REGOLAZIONE PREMIO
La Spettabile Contraente versa il premio minimo anticipato di Euro 5.000,00, comprensivo di imposte, pagabile in due rate semestrali di Euro 2.500,00 ciascuna.
Sulla base degli elenchi delle spedizioni forniti mensilmente la Società redigerà semestralmente un estratto conto riepilogativo, applicando ad ogni spedizione il premio di Euro 2,50, comprensivo di imposte, e la Contraente dovrà pagare l’eventuale conguaglio del premio semestrale versato entro 15 giorni dalla data di presentazione della relativa appendice redatta dalla Società.

ART. 15) RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al 90° giorno da quello in cui l’indennizzo è stato pagato o il sinistro è stato altrimenti definito, oppure quando la polizza sia rimasta senza alimento per un periodo di 3 mesi consecutivi, l’Assicuratore potrà recedere dal presente contratto con un preavviso di 30 giorni decorrenti dall’invio della relativa comunicazione da farsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La

ART. 16) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO:
Oltre a quanto previsto dall’Art. 10 delle CGA – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO - si prende atto che la Spett.le Contraente effettua la selezione dei trasportatori verificando , ai fini di concedere le credenziali di accesso al portale, la seguente documentazione:

  • ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI TRASPORTATORI
  • VISURA CAMERALE
  • CARTA D’IDENTITA’ DEL TITOLARE
  • COPIA ASSICURAZIONE VETTORIALE
  • EVENTUALE ASSICURAZIONE SUPPLETIVA (per conto)
Copia della suddetta documentazione dovrà essere trasmessa alla Società al momento della comunicazione del sinistro.

ART. 17) LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.

ART. 18) CLAUSOLA DI GESTIONE
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al Broker Sella Broker SRL e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker di cui sopra, il quale tratterà con UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito definita Impresa).
Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Impresa dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Impresa, prevarranno queste ultime.
Ferma restando l’inesistenza di qualsiasi rappresentanza della Impresa da parte del Broker, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente al Broker potranno intendersi come fatte alla Impresa soltanto se tempestivamente trasmesse a quest’ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa.
In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte alla Impresa e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte dell’Impresa stessa.
Il pagamento del premio realizzato in buona fede al Broker ed ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all’Impresa di Assicurazione, ai sensi dell’art. 118 del D.lgs 209/2005.
Il Broker è tenuto a dare comunicazione delle attività sopra previste e delle relative condizioni e modalità, nell’ambito dell’informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, ai sensi degli artt. 120 e 121 del D.lgs 209/2005, comma 2, del Regolamento Isvap n. 5/2006.
Qualora il Contraente revochi l’incarico al broker senza affidarne un altro ad altro Broker oppure qualora il Contraente rilasci ad altro Broker un incarico scritto non esplorativo, in data successiva, attribuendo le parti esclusivo rilievo alla volontà espressa dal Contraente, l’incarico al Broker cessato o sostituito si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti dell’impresa.
L’impresa stessa sarà in ogni caso del tutto estranea a qualsivoglia eventuale controversia tra il Contraente ed il/i Brokers o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.

Emessa in tre originali ad un solo effetto a S. Donato M.se (MI) il 15.05.2019.
Letta, approvata, sottoscritta e scambiata fra le parti.

IL CONTRAENTE

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.
Un Procuratore



CONDIZIONI DA APPROVARSI SPECIFICATAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti disposizioni.
Patti Speciali:

  • Art. 1) Oggetto dell’assicurazione;
  • Art. 3) Merci escluse;
  • Art. 5) Condizioni di assicurazione;
  • Art. 6) Delimitazione della garanzia nel caso di furto;
  • Art. 9) Disdetta rischi guerra e scioperi;
  • Art. 13) Durata del contratto e tacita proroga;
  • Art. 15) Recesso in caso di sinistro;
  • Art. 16) Obblighi in caso di sinistro
  • Art. 17) Legge applicabile e giurisdizione.
IL CONTRAENTE




83/03 - CLAUSOLA MERCI TRASPORTATE A MEZZO AUTOCARRO

Art. 1 - Rischi assicurati
Sono a carico dell'Assicuratore i danni e le perdite materiali e diretti che le merci assicurate subiscano a cagione di:

  • incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio;
  • alluvione, inondazione, mareggiate, straripamento di fiumi e di laghi, rottura di dighe, tormenta di neve, nubifragio, frane, valanghe, voragini, rottura di ponti e sprofondamento della sede stradale;
  • ribaltamento dell'autocarro, caduta del medesimo in acqua e precipizi ed in genere uscite dell'autocarro stesso dalla sede stradale tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite che siano dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente;
  • collisione dell'autocarro vettore con altri veicoli, urto dell'autocarro contro corpi fissi (esclusi marciapiedi, isole spartitraffico, salvagenti e simili) e/o mobili purchè tale evento lasci tracce constatabili sull'autocarro stesso.
Si precisa che per nubifragio s'intende un evento atmosferico di eccezionale violenza e documentabile con bollettini meteorologici. Pertanto i danni subiti dalle merci trasportate a seguito di infiltrazione di acqua sotto i teli di copertura per solo effetto di pioggia battente, anche se accompagnata da vento, non sono risarcibili.

Art. 2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni e le perdite dipendenti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente da:

  • dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o di loro rappresentanti nonchè dolo dei rispettivi dipendenti;
  • difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto; cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore sia nel container o simili effettuato prima della decorrenza della garanzia o comunque a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro rappresentanti e dei rispettivi dipendenti;
  • vizio proprio o qualità insite della merce, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
  • ritardo o perdite di mercato, anche se conseguenti ad un evento assicurato;
  • contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
  • guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
  • cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentavi a tale scopo;
  • ordigni bellici quali mine, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
  • atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
  • atti compiuti da terroristi o da persone che agiscano per scopi politici;
  • atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
  • contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

    Sono altresì esclusi i danni e le perdite dipendenti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, da:
  • furto e rapina comunque perpetrati, a meno che si siano verificati in occasione di uno degli eventi previsti all'art. 1 e semprechè le circostanze non abbiano consentito di adottare le misure idonee a evitarli;
  • bagnamento, rottura, colaggio, spandimento, caduta di colli, anche nell'interno dell'autocarro, ammanco, smarrimento e mancata riconsegna, a meno che si siano verificati a causa di uno degli eventi previsti all'art. 1.

Art. 3 - Assicurazione stipulata dall"Autotrasportatore di cose per conto di Terzi" - Azione di rivalsa
Se l'assicurazione viene stipulata dall'Autotrasportatore delle merci, per conto del titolare dell'interesse assicurato, l'Assicuratore non si rivale nei confronti di detto Autotrasportatore Contraente delle somme sborsate in conformità agli obblighi derivantigli dalla presente polizza, purchè le perdite e/o i danni riguardino merci trasportate con automezzi di proprietà e/o gestione del Contraente stesso.
Resta esperibile l'azione di rivalsa verso il vettore di fatto qualora i trasporti siano effettuati con autocarri di terzi non gestiti dal Contraente .

Art. 4 - Durata dell'Assicurazione
L'assicurazione, stipulata per il trasporto di merci proprie affidato a terzi, ha inizio dal momento in cui le merci assicurate vengono prese in consegna dagli incaricati del trasporto, continua durante l'ordinario corso del viaggio specificato nel documento di trasporto, comprese, per un periodo massimo di 48 ore ciascuna, le eventuali soste e/o giacenze preliminari e/o intermedie riferentisi alla normale esecuzione del viaggio medesimo e termina con la riconsegna delle merci al destinatario o a chi per esso e comunque non oltre la mezzanotte del terzo giorno dall'arrivo delle merci stesse nella località finale di destino.

In tutti gli altri casi, fermi i suddetti termini di durata, la copertura è operante durante le giacenze delle merci soltanto quando queste siano a bordo di autoveicoli rientranti nella garanzia prestata con la presente polizza e a condizione che i medesimi siano parcheggiati in aree o locali adeguatamente




83/05 – CLAUSOLA RISCHI SCIOPERI SOPRA MERCI

Art. 1 – Rischi assicurati
Sono a carico della Società i danni e le perdite materiali e diretti alle merci assicurate causati da:

  • scioperanti, lavoratori colpiti da serrata o persone che prendano parte ad atti contro l’esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
  • terroristi o persone che agiscano per scopi politici.
La Società tiene altresì indenne l’Assicurato dal contributo di avaria comune e da quanto dovuto al soccorritore, quando tali impegni derivino da atti compiuti per evitare o tentare di evitare un danno dipendente dai rischi coperti dalla presente clausola. La Società riconosce i regolamenti di avaria comune e le ripartizioni delle spese di salvataggio fatti in conformità alla legge, al contratto di trasporto o agli usi del porto di destino. Qualora la somma assicurata, ridotta dell’ammontare dell’avaria a carico della Società, risultasse inferiore al valore contributivo in avaria comune o al valore preso a base per la determinazione del compenso dovuto al soccorritore, l’indennizzo sarà ridotto in proporzione.
Per il conguaglio o pagamento del contributo espressi in valuta diversa da quella della polizza, si applica il cambio vigente nel luogo e nel giorno del compimento della spedizione, salva la facoltà della Società di indennizzare l’Assicurato nella stessa valuta in cui sono stati pagati dall’Assicurato il contributo di avaria comune e la spesa di salvataggio.

Art. 2 – Esclusioni
Sono esclusi i danni e le perdite dipendenti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente da:

  • dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato o di loro rappresentanti nonché dolo dei rispettivi dipendenti;
  • difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto; cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore sia nel container o simili effettuato prima della decorrenza della garanzia o comunque a cura o sotto il controllo del Contraente, dell’Assicurato o di loro rappresentanti e dei rispettivi dipendenti;
  • vizio proprio o qualità insite della merce, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
  • ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
  • mancato inizio o compimento del viaggio o della spedizione;
  • contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
  • insolvenza, morosità, mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie del proprietario, dell’armatore, noleggiatore o gestore della nave;
  • guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
  • contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  • omissioni di intervento per assenza, insufficienza o impedimento di lavoratori ovvero mancanza o insufficienza di energia o combustione derivanti da scioperi, serrate, atti contro l’esercizio del lavoro, tumulti o disordini civili.

Art. 3 – Durata dell’assicurazione – Trasbordi

  • L’assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino od il luogo di deposito nella località indicata in polizza per l’inizio del trasporto, continua durante l’ordinario corso del viaggio e termina al momento della riconsegna delle merci:
    • nel magazzino del ricevitore od altro magazzino finale o luogo di deposito nella destinazione indicata in polizza;
    • in ogni altro magazzino o luogo di deposito — sia nella destinazione indicata in polizza sia in una località precedente alla stessa — che l’Assicurato scelga per un immagazzinamento estraneo al normale corso del viaggio oppure per il deposito in attesa di distribuzione.

      In ogni caso l’assicurazione cessa:
    • per i trasporti eseguiti a cura di amministrazioni postali o ferroviarie alla mezzanotte dell’ottavo giorno dall’arrivo delle merci assicurate nella località di destino;
    • per i trasporti eseguiti a mezzo autocarro alla mezzanotte del terzo giorno dall’arrivo delle merci assicurate nella località di destino;
    • per i trasporti marittimi alla mezzanotte del sessantesimo giorno dal compimento della discarica nel porto definitivo di sbarco;
    • per i trasporti aerei alla mezzanotte del trentesimo giorno dal compimento della discarica nell’aeroporto definitivo di sbarco.
  • Nei trasporti marittimi e/o aerei:
    • Se, dopo la discarica nel porto e/o aeroporto definitivi di sbarco, ma prima dello scadere della copertura, le merci sono spedite ad una destinazione diversa da quella indicata nella presente polizza, l’assicurazione, fermo restando il termine di cui alla lettera e) del precedente punto I, cesserà con l’inizio del viaggio per tale diversa destinazione.
    • L’assicurazione rimarrà in vigore, nei termini sopra previsti e alle condizioni della seguente lettera c), in quanto applicabili, durante ritardi al di fuori del controllo dell’Assicurato, durante qualsiasi deviazione, forzato sbarco, reimbarco o trasbordo e durante qualsiasi cambiamento del viaggio dipendente dall’esercizio delle facoltà concesse agli armatori e/o noleggiatori e/o vettori in genere, in base al contratto di noleggio e/o trasporto.
    • Qualora, a causa di circostanze al di fuori del controllo dell’Assicurato, il contratto di noleggio e/o trasporto abbia termine in un porto, aeroporto o luogo diverso dalla destinazione indicata, ovvero la spedizione abbia altrimenti termine prima della consegna della merce, l’assicurazione cesserà, salvo che l’Assicurato ne richieda la prosecuzione. In questo caso, previa corresponsione del sovrappremio eventualmente richiesto, l’assicurazione continuerà:
      • fino a quando le merci siano vendute o consegnate in tale porto o luogo o fino allo scadere di 60 giorni dal completamento della discarica dalla nave delle merci assicurate con le presente polizza in tale porto o luogo;
      • fino a quando le merci siano vendute o consegnate in tale aeroporto o luogo o fino allo scadere di 30 giorni dal completamento della discarica dell’aereo delle merci assicurate con la presente polizza in tale aeroporto o luogo

        qualunque sia l’ipotesi che si verifichi per prima, ovvero
      • fino alla scadenza dei termini previsti al punto I se le merci vengano spedite entro detto periodo alla destinazione indicata in polizza o a qualsiasi altra destinazione.
    • Nell’assicurazione sono comprese le operazioni di imbarco e di sbarco a mezzo galleggianti, zattere o chiatte nonché la giacenza delle merci assicurate sulle stesse per la durata massima di otto giorni.
Quando l’assicurazione è stipulata con facoltà di trasbordo, la giacenza per causa del medesimo è coperta per la durata massima di:
  • giorni sessanta in porto, ovvero
  • giorni trenta in aeroporto
trascorsi i quali senza che le merci siano state ricaricate per la prosecuzione del viaggio l’assicurazione cessa.

Art. 4 – Cambiamento non forzato di destinazione
Qualora, dopo l’inizio della copertura assicurativa, la destinazione sia cambiata per fatto dell’Assicurato e questi ne dia tempestiva comunicazione all’Assicuratore, l’assicurazione continuerà solo alle condizioni ed al premio che verranno concordati dalle Parti.




83/06 – CLAUSOLA RISCHI GUERRA E MINE SOPRA MERCI

Art. 1 – Rischi assicurati
Sono a carico dell’Assicuratore i danni e le perdite materiali e diretti che le merci assicurate subiscano a cagione di:

  • guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
  • cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio purché derivanti dai rischi indicati al punto a) che precede, e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
  • ordigni bellici quali mine, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati.
L’Assicuratore si obbliga altresì a tenere indenne l’Assicurato dal contributo di avaria comune e da quanto dovuto al soccorritore quando tali impegni derivino da atti compiuti per evitare o tentare di evitare un danno dipendente dai rischi coperti dalla presente clausola. L’Assicuratore riconosce i regolamenti di avaria comune e le ripartizioni delle spese di salvataggio fatti in conformità alla legge, al contratto di trasporto o agli usi del porto di destino.
Qualora la somma assicurata, ridotta dell’ammontare dell’avaria a carico dell’Assicuratore, risultasse inferiore al valore contributivo in avaria comune o al valore preso a base per la determinazione del compenso dovuto al soccorritore, l’indennizzo sarà ridotto in proporzione.
Per il conguaglio o il pagamento del contributo espressi in valuta diversa da quella della polizza, si applica il cambio vigente nel luogo e nel giorno di compimento della spedizione, salva la facoltà dell’Assicuratore di indennizzare l’Assicurato nella stessa valuta in cui sono stati pagati dall’Assicurato il contributo di avaria comune e la spesa di salvataggio.

Art. 2 – Esclusioni
Sono esclusi i danni e le perdite dipendenti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente da:

  • dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato o di loro rappresentanti nonché dolo dei rispettivi dipendenti;
  • difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto; cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container o simili effettuato prima della decorrenza della garanzia ovvero a cura o sotto il controllo del Contraente, dell’Assicurato o di loro rappresentanti e dei rispettivi dipendenti;
  • vizio proprio o qualità insite della merce, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
  • ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
  • mancato inizio o compimento del viaggio o della spedizione;
  • contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
  • insolvenza, morosità, mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie del proprietario, dell’armatore, noleggiatore o gestore della nave;
  • contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Art. 3 – Limiti temporali e spaziali dell’assicurazione

  • L’assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate sono poste a bordo del mezzo vettore e termina al momento in cui lasciano il mezzo stesso per essere scaricate nel luogo di destino;
  • qualora le merci assicurate non vengano scaricate, l’assicurazione termina allo scadere di 15 giorni dalla mezzanotte del giorno di arrivo del mezzo vettore nel luogo di destino;
  • se il mezzo vettore riprende il viaggio senza che le merci assicurate siano state scaricate nel luogo di destino, e purché l’Assicurato ne dia immediata comunicazione all’Assicuratore e paghi il sovrappremio richiesto, la garanzia assicurativa prende nuovo effetto e termina nel luogo di destino previsto dal contratto di trasporto, od in quello ad esso sostituito, in conformità a quanto previsto ai punti a) e b) che precedono;
  • se le merci vengono scaricate in un porto di rilascio o in un punto intermedio per essere trasbordate ed il viaggio non termini, la garanzia assicurativa cessa allo scadere del 15° giorno successivo alla mezzanotte del giorno di arrivo del mezzo vettore in tale luogo, sempreché l’Assicurato paghi l’eventuale sovrappremio richiesto. Durante detto periodo di 15 giorni, l’assicurazione rimane in vigore anche dopo la scaricazione ma solo finché le merci restano nel luogo di trasbordo o nel porto di rilascio dove sono state scaricate. La garanzia prende nuovo effetto dal momento in cui le merci assicurate sono poste a bordo del nuovo mezzo vettore per il proseguimento e compimento del viaggio;
  • se il viaggio termina in una località diversa dal luogo di destino previsto nel contratto di trasporto, tale località è equiparata al luogo di destino. Qualora le merci vengano successivamente rispedite per la destinazione originaria o per altra destinazione, e purché l’Assicurato ne dia comunicazione all’Assicuratore prima dell’inizio di questo ulteriore viaggio e paghi il sovrappremio richiesto, la garanzia prende nuovo effetto dal momento in cui le merci sono poste a bordo del mezzo vettore per la rispedizione, ovvero, se non sono state scaricate, dal momento in cui il mezzo vettore lascia lalocalità in cui si trova;
  • la garanzia assicurativa dei rischi di mine e dei siluri dispersi, galleggianti o sommersi, comprende anche il periodo in cui le merci assicurate si trovano a bordo di natante in attesa di essere imbarcate sul mezzo vettore o dopo essere state scaricate dal mezzo vettore ma non oltre il 60°giorno dalla discarica dal medesimo (salvo diverso esplicito accordo con l’Assicuratore).

Agli effetti del presente articolo con i termini seguenti si deve intendere:
  • per "mezzo vettore": qualunque nave o aeromobile che trasporti le merci assicurate da una località ad un’altra, quando tale viaggio comporti, rispettivamente, una traversata marittima o una tratta aerea;
  • per "arrivo":
    • in caso di traversata marittima, il momento in cui la nave è ancorata, ormeggiata o altrimenti assicurata presso uno scalo o altra località nell’ambito di un’area controllata da un’autorità portuale. Se tale scalo o località non fossero disponibili, per "arrivo" deve intendersi il momento in cui la nave per la prima volta è ancorata, ormeggiata od altrimenti assicurata tanto all’interno quanto all’esterno del porto o località scelti per lo sbarco;
    • in caso di tratta aerea, il momento in cui l’aeromobile si arresta nell’aeroporto scelto per l’atterraggio al termine della corsa di rullaggio;
  • per "luogo" (di destino o di trasbordo): qualsiasi porto o località in cui la nave possa "arrivare" secondo il significato indicato al punto b) che precede o qualsiasi aeroporto o località in cui l’aeromobile possa atterrare.

Art. 4 – Cambiamenti di via o di destinazione
Nel caso di cambiamento di via nonché nel caso di altre variazioni della spedizione conseguenti all’esercizio delle facoltà riconosciute all’armatore o al noleggiatore in base al contratto di noleggio, le merci continueranno ad essere coperte alle condizioni suindicate, purché l’Assicurato ne dia immediata comunicazione all’Assicuratore e paghi il sovrappremio richiesto. Qualora, dopo l’inizio della copertura assicurativa, in conformità all’art. 3, la destinazione sia cambiata per fatto dell’Assicurato, e questi ne dia tempestiva comunicazione all’Assicuratore, l’assicurazione continuerà solo alle condizioni ed al premio che verranno concordati dalle parti.

Art. 5 – Inoltro parziale delle merci
Se parte delle merci assicurate viene imbarcata, sbarcata o trasbordata e parte non subisce tali operazioni, le norme di cui agli artt. 3 e 4 che precedono si applicano come se ciascuna di tali parti fosse separatamente assicurata.




88/22 - CLAUSOLA RAPINA

Art. 1 - La garanzia viene estesa ai danni e alle perdite materiali e diretti, che colpiscano le merci assicurate in conseguenza di rapina.

Art. 2 - Fermo il disposto dell'art. 10 delle Condizioni Generali di Polizza, in caso di sinistro dovrà essere presentata immediatamente circostanziata denuncia scritta all'Autorità competente che indichi. oltre a tutti i particolari dell'avvenimento:

  • i dati di identificazione della motrice e/o del rimorchio/ semirimorchio (marca, tipo, targa e altri elementi di riconoscimento);
  • ogni elemento atto all'identificazione ed alla quantificazione della merce trasportata;
  • le generalità complete dell'autista o degli autisti del mezzo vettore;
  • l'esistenza a bordo di eventuale dispositivo anti-rapina o di altri speciali sistemi di protezione e sicurezza.
Copia di detta denuncia dovrà essere trasmessa all'Assicuratore.
Il sinistro dovrà inoltre essere notificato all'Assicuratore - mediante comunicazione da fornirsi a mezzo telegramma, telex o telefono - immediatamente e comunque non oltre 24 ore dall'avvenimento, salvo il caso di comprovata impossibilità di rispettare detto termine.
In caso di ritrovamento del mezzo vettore dovrà essere immediatamente chiesto l'intervento dell'Autorità e dell'Agenzia (o del Commissario d'Avaria) dell'Assicuratore perché sia verbalizzato lo stato delle portiere e di ogni dispositivo di protezione e sicurezza esistente a bordo, prima della riconsegna del mezzo vettore da parte delle Autorità.

Art. 3 - In caso di inosservanza dolosa, anche parziale, degli obblighi di cui al precedente art. 2, l'Assicuratore è liberato. Se invece l'inosservanza è dipesa da colpa, l'Assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 4 - L'Assicuratore è liberato in caso di esagerazione dolosa dell'ammontare del danno, occultamento, sottrazione o manomissione delle cose salvate, di adozione e utilizzazione di mezzi o documenti fraudolenti, di alterazione colposa delle tracce del sinistro.

Art. 5 - Agli effetti del pagamento dei danni il Contraente o l'Assicurato dovrà presentare, a richiesta dell'Assicuratore e in aggiunta ai documenti previsti dall'art. 14 delle Condizioni Generali di Polizza, il c.d. certificato di chiusa inchiesta.
In ogni caso il pagamento delle indennità per perdite o danni conseguenti a sottrazione del mezzo vettore sarà effettuato non prima che siano trascorsi 90 giorni dall'evento salvo che il mezzo vettore sia stato recuperato prima di tale termine, nel qual caso resta fermo il disposto dell'art. 14 delle Condizioni Generali di Polizza.

Art. 6 - Il danno sarà risarcito previa deduzione di uno scoperto del // (Vedi Patti Speciali)
Lo scoperto non può, sotto pena di decadenza della garanzia, essere assicurato dal Contraente della presente polizza.




CARGO ISM ENDORSEMENT (JC 98/019 1 May 1998)

Applicable to shipments on board Ro-Ro passenger ferries.

Applicable with effect from 1 July 1998 to shipments on board:

  1. passenger vessels transporting more than 12 passengers and
  2. oil tankers, chemical tankers, gas carriers, bulk carriers and cargo high speed craft of 500 gt or more.

Applicable with effect from 1 July 2002 to shipments on board all other cargo ships and mobile offshore drilling of 500 gt or more.

In no case shall this insurance cover loss, damage or expense where the subject matter insured is carried by a vessel that is not ISM Code certified or whose owners or operators do not hold an ISM Code Document of Compliance when, at the time of loading of the subject matter insured on board the vessel, the Assured were aware, or the ordinary course of business should have been aware:

  • Either that such vessel was not certified in accordance with the ISM Code.
  • Or that a current Document of Compliance was not held by her owners or operators
as required under the SOLAS Convention 1974 as amended.

This exclusion shall not apply where this insurance has been assigned to the party claiming hereunder who has bought or agreed to buy the subject matter insured in good faith under a binding contract.




INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL AND ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith

In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from

  1. ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel
  2. the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof
  3. any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter
  4. the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive matter. The exclusion in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being prepared, carried, stored, or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes.
  5. any chemical, biological, bio-chemical or electromagnetic weapon

CL. 370 – 10.11.2003




INSTITUTE CYBER ATTACK EXCLUSION CLAUSE

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith

  • 1.1 Subject only to clause 1.2 below, in no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from the use or operation, as a means for inflicting harm, of any computer, computer system, computer software programme, malicious code, computer virus or process or any other electronic system.
  • 1.2 Where this clause is endorsed on policies covering risks of war, civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power, or terrorism or any person acting from a political motive, Clause 1.1 shall not operate to exclude losses (which would otherwise be covered) arising from the use of any computer, computer system or computer software programme or any other electronic system in the launch and/or guidance system and/or firing mechanism of any weapon or missile.

CL. 380 - 10.12.2003




TERMINATION OF TRANSIT CLAUSE (TERRORISM)

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith.

  1. Notwithstanding any provision to the contrary contained in this Policy or the Clauses referred to therein, it is agreed that in so far as this Policy covers loss of or damage to the subject-matter insured caused by any terrorist or any person acting from a political motive, such cover is conditional upon the subject-matter insured being in the ordinary course of transit and, in any event, shall terminate:
    either
    1.1 As per the transit clauses contained within the Policy,
    or
    1.2 on delivery to the Consignee’s or other final warehouse or place of storage at the destination named herein,
    1.3 on delivery to any other warehouse or place of storage, whether prior to or at the destination named herein, which the Assured elect to use either for storage other than in the ordinary course of transit or for allocation or distribution,
    or
    1.4 in respect of marine transits, on the expiry of 60 days after completion of discharge overside of the goods hereby insured from the oversea vessel at the final port of discharge,
    1.5 in respect of air transits, on the expiry of 30 days after unloading the subject-matter insured from the aircraft at the final place of discharge,
    whichever shall first occur.
  2. If this Policy or the Clauses referred to therein specifically provide cover for inland or other further transits following on from storage, or termination as provided for above, cover will re-attach, and continues during the ordinary course of that transit terminating again in accordance with clause 1 .
  3. This clause is subject to English law and practice.



SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE

No (re)insurer shall be deemed to provide cover and no (re)insurer shall be liable to pay any claim or pay any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that (re)insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, the United Kingdom or the United States of America.




TOTAL ASBESTOS EXCLUSION CLAUSE

It is hereby understood and agreed that this contract shall not apply to and does not cover any actual or alleged liability whatsoever for any claim or claims in respect of loss or losses directly or indirectly arising out of, resulting from or in consequence of, or in any way involving asbestos, or any materials containing asbestos in whatever form or quantity.

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